Ordinanza — n. 34665/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALONGI MARCELLO ANTONIO nato a PALAZZO ADRIANO il 05/06/1974 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva condannato Alongi Marcello Antonio alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione ed euro duecento di multa per il delitto di tentato furto (capo A) e per la contravvenzione di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo B), unificati per continuazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34665/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso debba seguire di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che appare congruo determinare in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALONGI MARCELLO ANTONIO nato a PALAZZO ADRIANO il 05/06/1974 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva condannato Alongi Marcello Antonio alla pena di mesi sei e giorni quindici di reclusione ed euro duecento di multa per il delitto di tentato furto (capo A) e per la contravvenzione di cui all'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo B), unificati per continuazione;
Ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione nella parte relativa alla ritenuta inammissibilità del motivo relativo alla dedotta nullità del foglio di via obbligatorio per inosservanza delle prescrizioni di legge in ordine alla sua emanazione, rilevando a ragione che il motivo aggiunto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza, era collegato ai motivi di appello proposti «avverso ogni capo e punto della sentenza» di primo grado; Considerato che con l'atto di appello si è, invero, attinto in punto responsabilità il solo reato di tentato furto, contestato al capo A), come emerge dalla stessa narrativa della sentenza impugnata, che il ricorrente non contesta, evocando contrarie, ma del tutto indimostrate, emergenze;
Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso debba seguire di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che appare congruo determinare in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso