Ordinanza — n. 34663/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIKIC ALEXANDER nato il 13/10/1981 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdatrEavirisciratir_Trarti , udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che il ricorso avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47, comma 1-ter, Ord. pen., è stato proposto personalmente dall'interessato; Considerato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34663/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIKIC ALEXANDER nato il 13/10/1981 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdatrEavirisciratir_Trarti , udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che il ricorso avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47, comma 1-ter, Ord. pen., è stato proposto personalmente dall'interessato; Considerato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso