Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34663/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34663/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34663/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIKIC ALEXANDER nato il 13/10/1981 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdatrEavirisciratir_Trarti , udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che il ricorso avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47, comma 1-ter, Ord. pen., è stato proposto personalmente dall'interessato; Considerato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34663/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritti della difesa domanda d'asilo di rom detentore del domicilio diritti del detenuto inviolabilità del domicilio capacità di subire la carcerazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIKIC ALEXANDER nato il 13/10/1981 avverso l'ordinanza del 09/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdatrEavirisciratir_Trarti , udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che il ricorso avverso l'ordinanza del 9 ottobre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47, comma 1-ter, Ord. pen., è stato proposto personalmente dall'interessato; Considerato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso