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Ordinanza — n. 34662/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to specifically challenge the GIP's reasoning on crime continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34662/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Babaj Gentjan inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower judge rejected the request for recognizing a continuity of crimes link between two convictions, citing the significant time gap as evidence of separate, occasional criminal acts rather than a preordained unitary plan. The Court found the appeal generic and unfounded because it merely repeated the initial request without providing a specific comparison to the lower court's logical arguments.

Regesto Legislator

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Art. 113 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal against a GIP order is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, failing to specifically contrast the new arguments with the reasoning of the contested order.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crimes inadmissible appeal generic appeal GIP order criminal continuity sospensione di pena reiterazione di reati penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Considerato che il giudice ha apprezzato come ostativa alla configurabilità del vincolo ex art. 81 cod.
Art. 113 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 81 cod. pen
Considerato che il giudice ha apprezzato come ostativa alla configurabilità del vincolo ex art. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABAJ GENTJAN nato il 12/04/1980 avverso l'ordinanza del 07/10/2021 del GIP TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Babaj Gentjan di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse dallo stesso Ufficio la prima il 21 luglio 2017, confermata dalla Corte di appello il 22 maggio 2008 e, dopo l'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, riformata in punto di pena dalla Corte di appello il 6 maggio 2021, e la seconda il 29 aprile 2021, entrambe irrevocabili;

Considerato che il giudice ha apprezzato come ostativa alla configurabilità del vincolo ex art. 81 cod. pen. tra i reati, pur della stessa indole e con carattere similare, la significativa distanza temporale tra essi intercorsa, giudicando detto dato, anche alla luce delle emergenze delle sentenze, come espressivo di determinazioni criminose estemporanee, occasionali, non preordinate in via unitaria; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa violazione di legge e si oppone la contraddittorietà della motivazione, è generico e manifestamente infondato, poiché, mentre riproduce le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva chiedendo una rivalutazione in fatto dei dati disponibili, omette un confronto specifico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così