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Ordinanza — n. 34661/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to non-existent legal violation and improper cessation error claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34661/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Vincenzo Moschetta's appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The court found the appellant's claims of a non-existent legal violation and a motivation defect outside the scope of a cessation error were unfounded. Consequently, the appeal was rejected, and Moschetta was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible de plano if the alleged legal violation is nonexistent or the claimed motivation defect does not constitute a denunciable error under the cessation procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal cessation error legal violation motivation defect Code of Criminal Procedure de plano rejection procedural costs inosservanza di prescrizioni di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCHETTA VINCENZO nato a ANDRIA il 27/09/1979 avverso la sentenza del 18/10/2021 del TRIBUNALE di TRANIclatazwtseezal~ti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che il Tribunale di Trani, con sentenza in data 18 ottobre 2021, ha applicato a Moschetta Vincenzo la pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011; Considerato che Moschetta, ricorrendo a mezzo del difensore, chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva;

Ritenuto il ricorso inammissibile alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo il ricorrente prospettato una violazione di legge inesistente e un vizio di motivazione che non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cessazione; Rilevato, invero, che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione illegale, che, di certo, non ricorre nel caso di specie;

Ritenuto che la inammissibilità del ricorso deve essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017; Considerato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso, al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de