Ordinanza — n. 34657/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMUNNI STEFANO nato a CASTELLANA GROTTE il 26/12/1963 avverso il decreto del 18/10/2021 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di Ramunni Stefano di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di cui al "precitato cumulo", richiamando quanto indicato nella intestazione dell'istanza come "proc. n. 149/2021 SIEP - n. 24/21 reg. cum.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 34657/2022 — snpen · Corte di Cassazione: n. 149/2021 SIEP - n. 24/21 reg. cum.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMUNNI STEFANO nato a CASTELLANA GROTTE il 26/12/1963 avverso il decreto del 18/10/2021 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di Ramunni Stefano di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di cui al "precitato cumulo", richiamando quanto indicato nella intestazione dell'istanza come "proc. n. 149/2021 SIEP - n. 24/21 reg. cum.
Proc. Rep. Trib. Cuneo Ufficio esec. pen.", senza alcune indicazione degli estremi delle sentenze, mentre l'elenco di sentenze riportato nel provvedimento di cumulo era coincidente a quello per cui era stata già riconosciuta la continuazione; Rilevato che il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e carenza di motivazione, sviluppa censure generiche e non consentite, perché, opponendo di avere richiesto l'acquisizione del provvedimento di cumulo di pene e delle sentenze ivi indicate, non svolge critiche specifiche alle logiche e adeguate argomentazioni della decisione anche in ragione della spiccata genericità della richiesta introduttiva;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali„ nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis