Ordinanza — n. 34654/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICILLO CARLO nato a MADDALONI il 15/04/1972 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Piccillo Carlo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la sua richiesta di liberazione anticipata in relazione al semestre 5 ottobre 2014/5 aprile 2015, condividendo le ripercorse considerazioni espresse nel provvedimento reclamato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34654/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Piccillo Carlo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la sua richiesta di liberazione anticipata in relazione al semestre 5 ottobre 2014/5 aprile 2015, condividendo le ripercorse considerazioni espresse nel provvedimento reclamato;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICILLO CARLO nato a MADDALONI il 15/04/1972 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da Piccillo Carlo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere aveva rigettato la sua richiesta di liberazione anticipata in relazione al semestre 5 ottobre 2014/5 aprile 2015, condividendo le ripercorse considerazioni espresse nel provvedimento reclamato;
Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa violazione di legge e si oppone il vizio della motivazione in relazione alla legge n. 10 del 2014, è inammissibile per aver omesso un confronto specifico e critico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza, che non attengono all'istituto della liberazione anticipata speciale, che non ha formato oggetto del reclamo ed è rimasto estraneo al giudizio; Considerato che alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso