Italian Court dismisses appeal as generic and unmotivated, ordering costs and fine payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a surveillance court's rejection of a parole award, arguing procedural violations and lack of motivation. The court rejected these claims, finding the appeal generic because it merely reiterated previous arguments without providing a specific, critical comparison to the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded, failing to offer a specific and critical comparison with the lower court's arguments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTANI MAURO ALBERTO GIORGIO nato il 16/07/1961 avverso l'ordinanza del 28/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da Pontani Mauro Alberto Giorgio avverso il provvedimento del 31 marzo 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Pescara aveva rigettato la sua istanza di concessione del permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen., condividendo le ripercorse considerazioni espresse nel provvedimento reclamato;
Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa inosservanza della normativa di riferimento e si oppone il vizio della motivazione, è generico e manifestamente infondato, poiché, mentre reitera le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva e sollecita una nuova e diversa valutazione degli stessi elementi già tenuti presenti dal Tribunale di sorveglianza, omette un confronto specifico e critico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza; Considerato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso