Ordinanza — n. 34652/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO EMILIANO nato a TORINO il 12/05/1982 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da Sannino Emiliano in relazione alla espiazione della pena di anni due, mesi otto e giorni dieci di reclusione inflitta con sentenza del 12 giugno 2020 del Tribunale di Imperia, non ravvisando i presupposti per il suo accoglimento;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34652/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNINO EMILIANO nato a TORINO il 12/05/1982 avverso l'ordinanza del 13/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da Sannino Emiliano in relazione alla espiazione della pena di anni due, mesi otto e giorni dieci di reclusione inflitta con sentenza del 12 giugno 2020 del Tribunale di Imperia, non ravvisando i presupposti per il suo accoglimento;
Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa inosservanza dell'art. 47 Ord. pen. e si oppone la manifesta illogicità della motivazione, è generico e manifestamente infondato, poiché, mentre reitera le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva e sollecita una rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione secondo una pmspettazione di merito estranea ai motivi legittimamente proponibili con il ricorso per cassazione, omette un confronto specifico e critico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza;
Considerato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso