Ordinanza — n. 34650/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI ROBERTO nato a SIRACUSA il 26/08/1977 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Rinaldi Roberto, libero in relazione al titolo in esecuzione per la residua pena di anni uno, mesi undici e giorni ventidue di reclusione, concedendo all'istante per detta pena il beneficio della detenzione domiciliare, e fondando il suo convincimento su una valutazione prognostica che, in base ai dati disponibili, non ha consentito di ritenere la chiesta più ampia misura idonea a contenere la pur sussistente pericolosità sociale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI ROBERTO nato a SIRACUSA il 26/08/1977 avverso l'ordinanza del 19/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la domanda di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Rinaldi Roberto, libero in relazione al titolo in esecuzione per la residua pena di anni uno, mesi undici e giorni ventidue di reclusione, concedendo all'istante per detta pena il beneficio della detenzione domiciliare, e fondando il suo convincimento su una valutazione prognostica che, in base ai dati disponibili, non ha consentito di ritenere la chiesta più ampia misura idonea a contenere la pur sussistente pericolosità sociale;
Ritenuto che il ricorso, con cui si denuncia l'incorso vizio della motivazione, sviluppa censure che, del tutto infondatamente censurando l'opposto diniego dell'affidamento, inammissibilmente invocano - nel contrapporre, in punto di meritevolezza di detto beneficio, una nuova analisi degli aspetti attinenti alle circostanze di fatto e una spiegazione alternativa degli elementi valorizzati - un rinnovato apprezzamento di merito, già plausibilmente e coerentemente espresso nella pertinente ottica in relazione al fondamento degli istituti considerati e ai conseguendi obiettivi, e, pertanto, sottratto a sindacato in questa sede di legittimità;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de