Ordinanza — n. 34648/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTI SONIA nato a AVELLINO il 19/04/1991 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con ordinanza del 9 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non estinta la pena detentiva inflitta a Liotti Sonia per esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale; Considerato che la condannata ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen. e manifesta illogicità della motivazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34648/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con ordinanza del 9 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non estinta la pena detentiva inflitta a Liotti Sonia per esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale; Considerato che la condannata ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen. e manifesta illogicità della motivazione;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIOTTI SONIA nato a AVELLINO il 19/04/1991 avverso l'ordinanza del 09/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con ordinanza del 9 giugno 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non estinta la pena detentiva inflitta a Liotti Sonia per esito negativo dell'affidamento in prova al servizio sociale; Considerato che la condannata ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen. e manifesta illogicità della motivazione;
Ritenuto che il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., espressamente richiamato - con riguardo alla «valutazione sull'esito dell'affidamento in prova» - dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., in coerenza con il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidato nel rimarcare la ratio della previsione della fase dell'opposizione quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, la sua necessaria sperimentazione anche quando il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme della udienza camerale, e la conversione in essa del ricorso per cassazione, eventualmente proposto, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom Ibrahima, Rv. 282487) Ritenuto che gli atti devono essere, conseguentemente, trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli perché provveda sulla opposizione con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza, rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente alla proposta impugnazione.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così de