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Ordinanza — n. 34647/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34647/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34647/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORFEO GIOVANNI nato a NAPOLI il 05/01/1963 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento di sospensione provvisoria dell'affidamento in prova concesso a Orfeo Giovanni, adottato dal Magistrato di sorveglianza di Avellino il 18 giugno 2021, e ha disposto la revoca definitiva della misura, ritenendo che le condotte denunciate, costituenti evidenti violazioni delle prescrizioni imposte, denotassero, a prescindere dal raggiungimento della "soglia del penalmente rilevante", una sostanziale incapacità di autoregolamentazione del condannato;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34647/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento di sospensione provvisoria dell'affidamento in prova concesso a Orfeo Giovanni, adottato dal Magistrato di sorveglianza di Avellino il 18 giugno 2021, e ha disposto la revoca definitiva della misura, ritenendo che le condotte denunciate, costituenti evidenti violazioni delle prescrizioni imposte, denotassero, a prescindere dal raggiungimento della "soglia del penalmente rilevante", una sostanziale incapacità di autoregolamentazione del condannato;

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale censure procedurali procedura di ricusazione allontanamento revoca dell'annullamento revoca dell'aiuto d'emergenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORFEO GIOVANNI nato a NAPOLI il 05/01/1963 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento di sospensione provvisoria dell'affidamento in prova concesso a Orfeo Giovanni, adottato dal Magistrato di sorveglianza di Avellino il 18 giugno 2021, e ha disposto la revoca definitiva della misura, ritenendo che le condotte denunciate, costituenti evidenti violazioni delle prescrizioni imposte, denotassero, a prescindere dal raggiungimento della "soglia del penalmente rilevante", una sostanziale incapacità di autoregolamentazione del condannato;

Rilevato che il ricorso, con cui si denunciano l'incorsa violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, sviluppa censure che, del tutto infondatamente enunciando la non correttezza del provvedimento impugnato, sono generiche per difetto di specifico confronto critico con le ragioni in esso indicate e valorizzate e corrispondono ad alternative letture di merito, estranee al sindacato di legittimità, nella contrapposta disamina delle condotte tenute; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso