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Ordinanza — n. 34646/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34646/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34646/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MARIO nato a NAPOLI il 30/05/1972 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con ordinanza del 13 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non estinta la pena detentiva espiata da Monaco Mario in regime di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo che l'esecuzione della pena avvenisse in regime ordinario; Considerato che il condannato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in relazione all'art. 47, comma 12, Ord. pen., e a mezzo note difensive ha instato per la conversione del ricorso in opposizione ovvero per la sua assegnazione a una sezione ordinaria;

Regesto Legislator

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art. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34646/2022 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con ordinanza del 13 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non estinta la pena detentiva espiata da Monaco Mario in regime di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo che l'esecuzione della pena avvenisse in regime ordinario; Considerato che il condannato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in relazione all'art. 47, comma 12, Ord. pen., e a mezzo note difensive ha instato per la conversione del ricorso in opposizione ovvero per la sua assegnazione a una sezione ordinaria;

Parole chiave

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sospensione di pena remissione della pena misura sostitutiva della detenzione sospensione dell'ordine espulsione piano di esecuzione delle pene adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 666 cod. proc. pen
282487) Ritenuto che gli atti devono essere, conseguentemente, trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli perché provveda sulla opposizione con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONACO MARIO nato a NAPOLI il 30/05/1972 avverso l'ordinanza del 13/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con ordinanza del 13 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato non estinta la pena detentiva espiata da Monaco Mario in regime di affidamento in prova al servizio sociale, disponendo che l'esecuzione della pena avvenisse in regime ordinario; Considerato che il condannato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge in relazione all'art. 47, comma 12, Ord. pen., e a mezzo note difensive ha instato per la conversione del ricorso in opposizione ovvero per la sua assegnazione a una sezione ordinaria;

Ritenuto che il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., espressamente richiamato - con riguardo alla «valutazione sull'esito dell'affidamento in prova» - dall'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., in coerenza con il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidato nel rimarcare la ratio della previsione della fase dell'opposizione quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, la sua necessaria sperimentazione anche quando il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme della udienza camerale, e la conversione in essa del ricorso per cassazione, eventualmente proposto, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1, n. 2285 del 15/12/2021, dep. 2022, Ngom Ibrahima, Rv. 282487) Ritenuto che gli atti devono essere, conseguentemente, trasmessi al Tribunale di sorveglianza di Napoli perché provveda sulla opposizione con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza, rimanendo preclusa a questa Corte ogni ulteriore valutazione pertinente alla proposta impugnazione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. Così d