Ordinanza — n. 34643/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHLAL HICHAM nato il 10/01/1983 avverso l'ordinanza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di Ahlal Hicham di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse la prima dal Gup del Tribunale di Ancona il 21 ottobre 2011, riformata in sede di rinvio dalla Corte di appello di Perugia (irrevocabile il 28 giugno 2017), e la seconda dal Tribunale di Imperia in data 11 luglio 2017, confermata dalla Corte di appello di Genova (irrevocabile il 10 dicembre 2019);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34643/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHLAL HICHAM nato il 10/01/1983 avverso l'ordinanza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di Ahlal Hicham di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse la prima dal Gup del Tribunale di Ancona il 21 ottobre 2011, riformata in sede di rinvio dalla Corte di appello di Perugia (irrevocabile il 28 giugno 2017), e la seconda dal Tribunale di Imperia in data 11 luglio 2017, confermata dalla Corte di appello di Genova (irrevocabile il 10 dicembre 2019);
Considerato che il giudice ha apprezzato come ostativo all'esame nel merito della istanza il rigetto, con ordinanza del 15 luglio 2020, di precedente richiesta, senza che potessero ravvisarsi nelle circostanze evidenziate dalla difesa i caratteri di diversità e novità necessari per non considerare la stessa mera riproposizione della richiesta rigettata; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia la mancanza di motivazione su punti decisivi rappresentati con la memoria del 9 settembre 2021, sviluppa censure generiche e non consentite, perché, anche alla luce delle deduzioni svolte con la memoria depositata in questa sede, non svolge critiche specifiche al logico e corretto discorso giustificativo della decisione omettendo di considerare che i nuovi elementi a sostegno dell'istanza non possono essere individuati in nuovi argomenti, che avrebbero dovuto essere prospettati, a suo tempo, in sede di impugnazione;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così