Ordinanza — n. 34638/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO SALVATORE nato a CALATAFIMI-SEGESTA il 09/07/1960 avverso l'ordinanza del 20/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Adamo Salvatore di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse, a seguito di giudizio abbreviato, l'una dal Gup del Tribunale di Termini Imerese il 6 giugno 2019 (irrevocabile il 14 gennaio 2021) e l'altra dal Gup del Tribunale di Trapani il 28 marzo 2019 (irrevocabile il 5 marzo 2020);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34638/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO SALVATORE nato a CALATAFIMI-SEGESTA il 09/07/1960 avverso l'ordinanza del 20/09/2021 del GIP TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Adamo Salvatore di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse, a seguito di giudizio abbreviato, l'una dal Gup del Tribunale di Termini Imerese il 6 giugno 2019 (irrevocabile il 14 gennaio 2021) e l'altra dal Gup del Tribunale di Trapani il 28 marzo 2019 (irrevocabile il 5 marzo 2020);
Considerato che il giudice ha apprezzato come ostativi alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati, pur omogenei quanto al titolo e temporalmente vicini, la profonda differenza delle loro modalità esecutive e ideative, la diversità dei luoghi di commissione e della composizione della compagine operativa, giudicando detti dati, congiuntamente alla personalità negativa dell'istante, come espressivi di particolare inclinazione a delinquere e di generico programma criminale; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa violazione di legge, è generico e manifestamente infondato, poiché, mentre reitera le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva ed è basato su ragioni di merito, omette un confronto specifico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così