Ordinanza — n. 34637/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAOUBARI ZAKARIA nato il 02/01/1996 avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Laoubari Zakaria di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse la prima dal Tribunale di Milano il 27 settembre 2017 (irrevocabile il 12 dicembre 2017) e la seconda dal Tribunale di Vercelli il 7 novembre 2019 (irrevocabile il 20 novembre 2020);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34637/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAOUBARI ZAKARIA nato il 02/01/1996 avverso l'ordinanza del 22/09/2021 del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Laoubari Zakaria di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna, emesse la prima dal Tribunale di Milano il 27 settembre 2017 (irrevocabile il 12 dicembre 2017) e la seconda dal Tribunale di Vercelli il 7 novembre 2019 (irrevocabile il 20 novembre 2020);
Considerato che il giudice ha apprezzato come ostativi alla sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati, pur omogenei quanto al titolo, la profonda divergenza delle loro modalità esecutive, la diversità dei luoghi di commissione e il significativo intervallo temporale tra essi intercorso, giudicando detti dati come espressivi di determinazioni criminose estemporanee, occasionali, non pianificate né ideate in via originaria e unitaria; Rilevato che il ricorso, con cui si denuncia l'incorsa violazione di legge e si oppone la contraddittorietà della motivazione, è generico e manifestamente infondato, poiché, mentre riproduce le ragioni già rappresentate con la richiesta introduttiva ed è basato su ragioni di merito, omette un confronto specifico con le logiche e adeguate argomentazioni espresse nell'ordinanza;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d