Ordinanza — n. 34636/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da Attanasio Alessio, detenuto presso la casa circondariale di Tolmezzo e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del 16 settembre 2020 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva disposto il trattenimento di una missiva a lui inviata da altro soggetto detenuto presso la casa circondariale di Caltanissetta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2 Cost; Ordinanza — n. 34636/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenute non consentite in sede di legittimità le opposte censure, reiterative delle rappresentate circostanze di fatto e prive di confronto critico con le argomentazioni poste a base della decisione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELA TARDIO; Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da Attanasio Alessio, detenuto presso la casa circondariale di Tolmezzo e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del 16 settembre 2020 del Magistrato di sorveglianza di Cuneo, che aveva disposto il trattenimento di una missiva a lui inviata da altro soggetto detenuto presso la casa circondariale di Caltanissetta;
Considerato che, con l'unico motivo di ricorso, l'interessato ha dedotto l'incorsa inosservanza della normativa di riferimento e dell'art. 2 Cost. in dipendenza delle ragioni della decisione, correlate, nel merito, alla sola richiesta di consigli da parte del mittente sulla propria situazione giuridica; Rilevato che il Tribunale, procedendo a corretta lettura dei principi normativi, ha reso conto in modo logicamente argomentato e non incongruo rispetto allo specifico caso concreto del percorso argomentativo seguito per ritenere la missiva idonea a violare le esigenze di tutela ravvisate nel provvedimento reclamato;
Ritenute non consentite in sede di legittimità le opposte censure, reiterative delle rappresentate circostanze di fatto e prive di confronto critico con le argomentazioni poste a base della decisione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de