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Ordinanza — n. 34496/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for inadmissible grounds not listed in the new procedural code article 448.2-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34496/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it raised grounds not permitted under the amended Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the first-instance judgment on issues such as lack of reasoning and failure to verify statutory exemptions, which are no longer admissible in cassation. Consequently, the appeal was rejected without examination of the merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments must strictly adhere to the four specific grounds listed in the new provision, excluding traditional defects like lack of reasoning or failure to verify statutory exemptions.

Parole chiave

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de plano inadmissibility cassation appeal grounds procedural code amendment sentencing judgment review court costs and fine motivi di cassazione revisione delle prestazioni d'invalidità cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
sia quello di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., (Sez.
art. 129 cod. proc. pen
sia quello di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235
Ne segue che non sono più deducibili con il ricorso per cassazione sia il vizio della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
pen., (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri
279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMATO GIUSEPPE nato a TARANTO il 12/03/1996 avverso la sentenza del 27/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOa o avviso aiie parti udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. A mente di tale disposizione il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne segue che non sono più deducibili con il ricorso per cassazione sia il vizio della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). sia quello di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giug