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Ordinanza — n. 34495/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34495/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34495/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI CRISTOFORO nato a PESCARA il 05/02/1970 avverso l'ordinanza del 21/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti sono formulati in termini generici con il richiamo a principi astratti e senza riferimenti specifici alla vicenda processuale. Al provvedimento impugnato, che ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sul carattere ancora embrionale della revisione critica e sull'inidoneità della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva desunto dalla recente applicazione della misura di prevenzione personale e dalla ricaduta nel reato subito dopo la espiazione della misura alternativa dell'affidamento in prova, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame, nell'esercizio del potere discrezionale di scelta tra le misure richieste, per concedere quella più contenitiva della detenzione domiciliare.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34495/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione riesame della carcerazione preventiva attitudine all'integrazione allontanamento malgrado rischio di persecuzione capacità di subire la carcerazione assistenza riabilitativa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI CRISTOFORO nato a PESCARA il 05/02/1970 avverso l'ordinanza del 21/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che i motivi dedotti sono formulati in termini generici con il richiamo a principi astratti e senza riferimenti specifici alla vicenda processuale. Al provvedimento impugnato, che ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sul carattere ancora embrionale della revisione critica e sull'inidoneità della misura a fronteggiare il pericolo di recidiva desunto dalla recente applicazione della misura di prevenzione personale e dalla ricaduta nel reato subito dopo la espiazione della misura alternativa dell'affidamento in prova, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli, invero presi in esame, nell'esercizio del potere discrezionale di scelta tra le misure richieste, per concedere quella più contenitiva della detenzione domiciliare.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno 20