Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to specific and generic grounds failing to challenge substantive reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because all three grounds failed the preliminary admissibility test. The appellant argued for alternative interpretations of the evidence and claimed the exclusion of necessity was based on habitual conduct rather than specific pain, but the court found these arguments aspecific or infounded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are aspecific, manifestly infounded, or merely propose alternative readings of the evidence without challenging the substantive reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCIRILLO VINCENZO nato a MASSA DI SOMMA il 27/05/1989 avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che tutti e tre i motivi dedotti non superano il preliminare vaglio di ammissibilità. Il primo motivo, relativo alla sussistenza del reato, lungi dal denunziare specifiche criticità logiche dell'apparato argomentativo propone, una lettura alternativa del compendio probatorio, finendo per sollecitare apprezzamenti da sovrapporre a quelli dei giudici del merito che, a prescindere dall'inverosimiglianza della ricostruzione alternativa fornita dall'imputato, hanno escluso, con valutazioni conformi, l'operatività della causa di giustificazione dello stato di necessità, anche nella forma putativa, in considerazione dell'inidoneità dei dolori addominali in concreto patiti dal condannato a configurare un pericolo di danno grave alla persona.
Il secondo motivo, relativo alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è aspecifico perché non si confronta con la reale motivazione posta a fondamento dell'esclusione del beneficio, che è incentrata principalmente sull'abitualità della condotta desunta da ben tre precedenti penali per reati della stessa indole. Il terzo ed ultimo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato posto che la scelta è stata correttamente giustificata con la capacità a delinquere dell'imputato desunta dai preceduti penali (ex plurimis Sez. 5, n 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01).
Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 gi