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Ordinanza — n. 34491/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34491/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34491/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUVILLA FURIO nato a VIGEVANO il 01/04/1977 con il decreto del 28/01/2021 del GIP TRIBUNALE di PAVIAtraWavviso alle Eigt3 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; • Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorrente denuncia un conflitto palesemente insussistente tra giudici dello stesso ufficio giudiziario che hanno emesso due decreti penali uno dei quali revocato, tanto da essere dichiarata improcedibile la relativa opposizione, l'altro opposto con instaurazione della fase dibattimentale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34491/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorrente denuncia un conflitto palesemente insussistente tra giudici dello stesso ufficio giudiziario che hanno emesso due decreti penali uno dei quali revocato, tanto da essere dichiarata improcedibile la relativa opposizione, l'altro opposto con instaurazione della fase dibattimentale.

Parole chiave

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procedimento in corso ammende per infrazione procedurale censure procedurali revisione processuale recidiva procedimento contraddittorio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUVILLA FURIO nato a VIGEVANO il 01/04/1977 con il decreto del 28/01/2021 del GIP TRIBUNALE di PAVIAtraWavviso alle Eigt3 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorrente denuncia un conflitto palesemente insussistente tra giudici dello stesso ufficio giudiziario che hanno emesso due decreti penali uno dei quali revocato, tanto da essere dichiarata improcedibile la relativa opposizione, l'altro opposto con instaurazione della fase dibattimentale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno 2022.