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Ordinanza — n. 34488/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals regarding illegal explosive detention, upholding lower court's conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34488/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by D'Aniello and Di Matola inadmissible, ruling that their arguments lacked critical engagement with the lower court's reasoning. The appellants contested the reclassification of the act as illegal detention of explosives rather than abusive possession of pyrotechnics and sought mitigating circumstances based on quantity and prior record. The court affirmed the conviction because the materials, when transported in large quantities without safety measures, objectively posed a lethal danger, justifying the heavier charge and rejecting the requested leniency.

Regesto Legislator

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Art. 678 cod. pen.; Art. 5 law n. 895/1965: The court correctly applies the principle that individual non-lethal pyrotechnics constitute the crime of illegal detention of explosives when aggregated in significant quantities under dangerous conditions, thereby precluding the lesser charge of abusive possession and denying generic mitigating circumstances where the aggregate danger and offender's negative personality are established.

Parole chiave

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illegal detention of explosives pyrotechnics classification mitigating circumstances denial aggregate danger assessment criminal appeal inadmissibility esplosivi e articoli pirotecnici oggetto pericoloso reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 678 cod. pen.
Il motivo, comune ad entrambi gli imputati, con il quale si contestata la denegata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 678 cod. pen., è manifestamente infondato.
Art. 5 della legge n. 895 del 1965
Il motivo relativo dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n.
art. 678 cod. pen
Il motivo, comune ad entrambi gli imputati, con il quale si contestata la denegata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 678 cod. pen., è manifestamente infondato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'ANIELLO CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 12/03/1996 DI MATOLA FRANCESCO PAOLO nato a TORRE DEL GRECO il 08/05/1991 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Ritenuto che tutti i motivi, integralmente riproduttivi delle doglianze esposte negli atti di appello e privi di reale confronto critico con il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale, non superano il preliminare vaglio di ammissibilità. Il motivo, comune ad entrambi gli imputati, con il quale si contestata la denegata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 678 cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità (da ultimo Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477 - 01).

Ha, infatti desunto la natura di esplosivo del materiale trasportato da plurimi elementi sintomatici: la provenienza illecita, l'assenza di etichette, l'ammasso alla rinfusa all'interno di un automobile in movimento in assenza di cautele minime atte a prevenire l'innesco accidentale. Il motivo relativo dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1965, dedotto dal solo Di Matola, non tiene conto dell'argomentazione principale utilizzata per escluderne il riconoscimento, ossia il traporto dell'intero quantitativo, a prescindere dalla successiva ripartizione tra i due proprietari, in un unico contesto così da amplificarne le potenzialità lesive e quindi la gravità del reato.

Il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato posto che il beneficio è stato negato, con motivazione esauriente, valorizzando non solo la gravità del pericolo connesso al quantitativo, ingente, trasportato ma anche la personalità negativa degli imputa gravati da precedenti penali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrenté al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Rom