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Ordinanza — n. 34487/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34487/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34487/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEQI SHKELQIM nato il 01/02/1974 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza di rideterminazione dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. effettuato dalla sentenza del Tribunale di Torino, in data 15 luglio 2021, in sede di unificazione dei reati sub iudice con quelli già giudicati con altra decisione irrevocabile, ha fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale per cui l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34487/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 - 01. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena riduzione della multa revisione della sentenza penale proporzionalità della pena individualizzazione della commisurazione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEQI SHKELQIM nato il 01/02/1974 avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Il giudice dell'esecuzione, nel rigettare l'istanza di rideterminazione dell'aumento ex art. 81, secondo comma, cod. pen. effettuato dalla sentenza del Tribunale di Torino, in data 15 luglio 2021, in sede di unificazione dei reati sub iudice con quelli già giudicati con altra decisione irrevocabile, ha fatto corretta applicazione del consolidato principio giurisprudenziale per cui l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547 - 01. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno