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Ordinanza — n. 34484/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34484/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34484/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO MICHELE nato a LATINA il 13/05/1979 avverso l'ordinanza del 13/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è generico e comunque manifestamente infondato. Il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificare retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. Possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Gulisano, Rv. 276498 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34484/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Di Bello, Rv. 280435 - 01) Il Tribunale dì sorveglianza, in sintonia con gli esposti principi e con motivazione esaustiva, ha considerato le ripetute denunce del condannato durante iI periodo trasloco in libertà come ostative alla concessione del beneficio. Il ricorrente, senza nemmeno contestare la fondatezza delle denunce, sollecita un nuovo apprezzamento finalizzato a neutralizzare la valenza negativa delle condotte prese in esame nel provvedimento impugnato con l'attribuzione di maggiore rilevanza al comportamento tenuto durante i periodi di detenzione carceraria.

Parole chiave

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mantenimento della carcerazione preventiva controllo periodico della detenzione revoca della liberazione condizionale ritiro della querela penale pericolo di reiterazione motivi soggettivi successivi alla fuga
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGRO MICHELE nato a LATINA il 13/05/1979 avverso l'ordinanza del 13/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è generico e comunque manifestamente infondato. Il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, può giustificare retroattivamente il diniego della liberazione anticipata, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione. Possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del detenuto (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Gulisano, Rv. 276498 - 01;

Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Di Bello, Rv. 280435 - 01) Il Tribunale dì sorveglianza, in sintonia con gli esposti principi e con motivazione esaustiva, ha considerato le ripetute denunce del condannato durante iI periodo trasloco in libertà come ostative alla concessione del beneficio. Il ricorrente, senza nemmeno contestare la fondatezza delle denunce, sollecita un nuovo apprezzamento finalizzato a neutralizzare la valenza negativa delle condotte prese in esame nel provvedimento impugnato con l'attribuzione di maggiore rilevanza al comportamento tenuto durante i periodi di detenzione carceraria.

Trattasi di valutazione comparativa riservata al giudice del merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 g