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Ordinanza — n. 34483/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34483/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34483/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 23/01/1964 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto non supera il preliminare vaglio di a mmissi bilità. Le censure del ricorrente, per quanto formalmente denuncino violazione di legge a mente dell'art. 606 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34483/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto non supera il preliminare vaglio di a mmissi bilità. Le censure del ricorrente, per quanto formalmente denuncino violazione di legge a mente dell'art. 606 lett.

Parole chiave

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appartenenza a una banda diritto di ricorso delle associazioni affiliazione organizzazione criminale allegazioni di persecuzione contraddittorie riesame della curatela
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRIELLO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 23/01/1964 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto non supera il preliminare vaglio di a mmissi bilità. Le censure del ricorrente, per quanto formalmente denuncino violazione di legge a mente dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. pen., nella sostanza sollecitano una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. In particolare, è contestata, per di più in termini generici, l'identità delle associazioni mafiose oggetto di due delle tre sentenze di condanna, che invece è affermata dal provvedimento impugnato con puntuali riferimenti all'accertamento in sede cognitiva. Quanto ai rapporti tra la partecipazione di Borriello alle due associazioni mafiose e la precisazione all'associazione dedita al narcotraffico è prospettato un programma criminoso comune tra i vari sodalizi senza alcuna indicazione specifica sull'adesione, integrale o parziale, allo stesso da parte del ricorrente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del l'i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno