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Ordinanza — n. 34481/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as fact-based complaint; murder deemed spontaneous act outside gang drug trafficking plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34481/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground was a generic factual complaint lacking specific legal arguments. The appellant argued for continuity between drug trafficking and murder, but the lower court found the killing was a spontaneous reaction to a victim's insult rather than a planned gang activity. Consequently, the court rejected the request to continue the sentence, ruling that the murder could not be attributed to the original criminal organization's intent.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A fact-based complaint in a cassation appeal is inadmissible if it merely expresses dissatisfaction without specific legal grounds; the court holds that a spontaneous killing triggered by a personal affront does not constitute a planned continuation of an organized drug trafficking association's criminal intent.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility factual complaint inadmissibility continuation of sentence spontaneous criminal act organized crime intent drug trafficking association murder as planned crime partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPICELLI ALBERTO nato a SALERNO il 25/04/1989 avverso l'ordinanza del 29/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto non è consentito in sede di legittimità perché costituto da mera doglianza in punto di fatto ed è, comunque, generico e manifestamente infondato laddove denunzia vizi motivazionali. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, la autonomia delle rispettive determinazioni criminose posto che il reato di omicidio, per quanto ricollegato alle attività di spaccio poste in essere dal condannato nell'ambito dell'associazione dedita al narcotraffico, è il frutto di una decisione estemporanea scatenata da una condotta della vittima considerata un affronto.

L'agguato mortale, per la sua causale e per le modalità organizzative, non poteva essere stato né previsto né programmato, sia pure nelle sue linee essenziali dal condannato, già al momento della costituzione dell'associazione. Non risulta, infatti, che Volpicelli, nella qualità di mero partecipe del sodalizio, avesse accettato di consumare, oltre ai reati in materia di stupefacenti cui era dedito in modo stabile, omicidi di appartenenti a clan camorristici rivali. Le censure del ricorrente, senza indicare specifiche criticità dell'apparato motivazionale, propongono una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione e sollecitando un apprezzamento diretto delle prove acquisite in sede di cognizione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delW ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 g