Cassation appeal against penalty application dismissed as inadmissible for exceeding statutory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the penalty application inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of the crime, but the Court found this argument sought new factual assessments rather than addressing the limited grounds permitted by law. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the specific exceptions allowed for challenging penalty applications.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against a sentence applying the penalty is inadmissible if it seeks to re-evaluate the facts or the motivation, as it must be limited to specific statutory grounds such as the expression of the defendant's will or the legal qualification of the act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORANI ETTORE nato a ASOLA il 05/03/1969 avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. In base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il vizio dedotto dal ricorrente, per quanto formalmente denunci l'erronea qualificazione del fatto come tentato omicidio anziché come lesioni personali aggravate, nella sostanza o sollecita una diversa ed alternativa lettera del materiale probatorio e nuovi apprezzamenti di merito prospettati come più corretti o lamenta vizi della motivazione, anch'essi non più compresi tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena (v., tra le tante: Sez. 4, 5 giugno 2018, n.38235). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giug