Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34478/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty application dismissed as inadmissible for exceeding statutory grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34478/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the penalty application inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of the crime, but the Court found this argument sought new factual assessments rather than addressing the limited grounds permitted by law. Consequently, the appeal was rejected because it did not fall within the specific exceptions allowed for challenging penalty applications.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal against a sentence applying the penalty is inadmissible if it seeks to re-evaluate the facts or the motivation, as it must be limited to specific statutory grounds such as the expression of the defendant's will or the legal qualification of the act.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal against penalty application inadmissible appeal grounds Art. 448 c.p.p. legal qualification of facts new factual assessment revisione della sentenza penale motivi di cassazione tentato omicidio aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Legge n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, 5 giugno 2018, n.38235
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORANI ETTORE nato a ASOLA il 05/03/1969 avverso la sentenza del 01/02/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. In base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il vizio dedotto dal ricorrente, per quanto formalmente denunci l'erronea qualificazione del fatto come tentato omicidio anziché come lesioni personali aggravate, nella sostanza o sollecita una diversa ed alternativa lettera del materiale probatorio e nuovi apprezzamenti di merito prospettati come più corretti o lamenta vizi della motivazione, anch'essi non più compresi tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena (v., tra le tante: Sez. 4, 5 giugno 2018, n.38235). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giug