Ordinanza — n. 34477/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIROUD SAID nato il 03/01/1985 avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIUDICE DI PACE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono generici e comunque manifestamente infondati Il Giudice di Pace ha desunto l'insussistenza di giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine questorile di lasciare il territorio dello Stato non solo dalla mancata allegazione da parte dell'interessato di elementi specifici ma anche dall'irrilevanza dell'unico desumibile dagli atti di causa, ossia il disagio economico (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman Sabally.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34477/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono generici e comunque manifestamente infondati Il Giudice di Pace ha desunto l'insussistenza di giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine questorile di lasciare il territorio dello Stato non solo dalla mancata allegazione da parte dell'interessato di elementi specifici ma anche dall'irrilevanza dell'unico desumibile dagli atti di causa, ossia il disagio economico (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman Sabally.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIROUD SAID nato il 03/01/1985 avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIUDICE DI PACE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono generici e comunque manifestamente infondati Il Giudice di Pace ha desunto l'insussistenza di giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine questorile di lasciare il territorio dello Stato non solo dalla mancata allegazione da parte dell'interessato di elementi specifici ma anche dall'irrilevanza dell'unico desumibile dagli atti di causa, ossia il disagio economico (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman Sabally.
Rv. 282216 - 01). Il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare circostanze fattuali, asseritamene desunte degli atti, sintomatiche del disagio economico e sociale di ogni clandestino, già apprezzato negativamente. Le attenuanti generiche sono state negate valorizzando elementi negativi nemmeno contestati come le pregresse condanne dell'imputato per reati anche di rilevante allarme sociale. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno