Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34477/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34477/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34477/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIROUD SAID nato il 03/01/1985 avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIUDICE DI PACE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono generici e comunque manifestamente infondati Il Giudice di Pace ha desunto l'insussistenza di giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine questorile di lasciare il territorio dello Stato non solo dalla mancata allegazione da parte dell'interessato di elementi specifici ma anche dall'irrilevanza dell'unico desumibile dagli atti di causa, ossia il disagio economico (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman Sabally.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34477/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono generici e comunque manifestamente infondati Il Giudice di Pace ha desunto l'insussistenza di giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine questorile di lasciare il territorio dello Stato non solo dalla mancata allegazione da parte dell'interessato di elementi specifici ma anche dall'irrilevanza dell'unico desumibile dagli atti di causa, ossia il disagio economico (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman Sabally.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi soggettivi successivi alla fuga congedo per motivi sociali allontanamento malgrado rischio di persecuzione esclusione sociale inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan espatrio illegale insufficiente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAIROUD SAID nato il 03/01/1985 avverso la sentenza del 01/12/2021 del GIUDICE DI PACE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono generici e comunque manifestamente infondati Il Giudice di Pace ha desunto l'insussistenza di giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine questorile di lasciare il territorio dello Stato non solo dalla mancata allegazione da parte dell'interessato di elementi specifici ma anche dall'irrilevanza dell'unico desumibile dagli atti di causa, ossia il disagio economico (da ultimo cfr. Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman Sabally.

Rv. 282216 - 01). Il ricorrente nulla di concreto oppone limitandosi a prospettare circostanze fattuali, asseritamene desunte degli atti, sintomatiche del disagio economico e sociale di ogni clandestino, già apprezzato negativamente. Le attenuanti generiche sono state negate valorizzando elementi negativi nemmeno contestati come le pregresse condanne dell'imputato per reati anche di rilevante allarme sociale. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno