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Ordinanza — n. 34472/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34472/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34472/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUOZZO UGO nato a NAPOLI il 26/11/1991 avverso l'ordinanza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta avverso un provvedimento negativo di competenza. È pacifico, al riguardo, che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, in qualunque forma emessi, non sono soggetti ad impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 28 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34472/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta avverso un provvedimento negativo di competenza. È pacifico, al riguardo, che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, in qualunque forma emessi, non sono soggetti ad impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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risoluzione del conflitto giurisdizionale trasmissione per incompetenza impedimento processuale declinatoria di competenza incompetenza per materia censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 28 cod. proc. pen
pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUOZZO UGO nato a NAPOLI il 26/11/1991 avverso l'ordinanza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta avverso un provvedimento negativo di competenza. È pacifico, al riguardo, che i provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, in qualunque forma emessi, non sono soggetti ad impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza al giudice designato, importano, nel caso che il secondo giudice declini a sua volta la competenza, la elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 42030 del 17/07/2014, Giuliano, Rv. 260242 - 01; Sez. 1, n. 15792 del 17/01/2011, Campanella, Rv. 249962 - 01). L'abnormità del provvedimento è stata dedotta in termini generici senza l'indicazione di argomenti specifici. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno