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Ordinanza — n. 34471/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34471/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34471/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICILLO CARLO nato a MADDALONI il 15/04/1972 avverso l'ordinanza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; t Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo "rebus sic stantibus", ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34471/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406 - 01) In sintonia con il ricordato principio, l'ordinanza impugnata ha escluso che possa essere considerato un elemento di fatto nuovo la distanza temporale tra i reati oggetto della richiesta di continuazione perché già valutata, a nulla rilevando il prospettato errore di fatto in cui sarebbe incorsa la prima decisione nella valutazione dell'epoca di consumazione delle violazioni posto che esso era rimediabile soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale reiterazione di reati penali errore nella commisurazione della pena riesame dell'entità pena riduzione della pena momento del reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICILLO CARLO nato a MADDALONI il 15/04/1972 avverso l'ordinanza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato. Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, una volta divenuto formalmente irrevocabile, preclude una nuova pronuncia sul medesimo "petitum" non già in maniera assoluta e definitiva, ma solo "rebus sic stantibus", ossia finché non si prospettino nuove questioni giuridiche o nuovi elementi di fatto, siano essi sopravvenuti o preesistenti, ma diversi da quelli precedentemente presi in considerazione (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650 - 01;

Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841 - 01; Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406 - 01) In sintonia con il ricordato principio, l'ordinanza impugnata ha escluso che possa essere considerato un elemento di fatto nuovo la distanza temporale tra i reati oggetto della richiesta di continuazione perché già valutata, a nulla rilevando il prospettato errore di fatto in cui sarebbe incorsa la prima decisione nella valutazione dell'epoca di consumazione delle violazioni posto che esso era rimediabile soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giug