Ordinanza — n. 34469/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARVUTTO GIACINTO nato a GIOIA DEL COLLE il 07/11/1966 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata nel minimo edittale tenuto conto del giudizio di equivalenza tra recidiva e concesse circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34469/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata nel minimo edittale tenuto conto del giudizio di equivalenza tra recidiva e concesse circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARVUTTO GIACINTO nato a GIOIA DEL COLLE il 07/11/1966 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La pena, lungi dall'essere stata quantificata sulla scorta di criteri illogici, è stata determinata nel minimo edittale tenuto conto del giudizio di equivalenza tra recidiva e concesse circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno 2022.