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Ordinanza — n. 34468/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34468/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34468/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASKO VALTER nato il 14/05/1992 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che i tre motivi di ricorso, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, sono versati in fatto e comunque manifestamente infondati. La consapevolezza dell'imputato di non poter fare reingresso nel territorio italiano a seguito della notifica del decreto di espulsione è stata desunta dalla Corte di appello non attraverso presunzioni o congetture bensì da più elementi fattuali sintomatici: non solo l'esplicita indicazione contenuta nel provvedimento redatto in lingua albanese e regolante notificato ma anche la cautela specifica adottata prima del reingresso, ossia il cambio del cognome oggettivamente strumentale a rendere più difficile la identificazione da parte delle forze dell'ordine, l'atteggiamento tenuto al momento del controllo L'applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34468/2022 — snpen · Corte di Cassazione: è stata esclusa alla luce dell'abitualità della condotta, desunta dai precedenti penali e giudiziari per violazioni analoghe Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il superamento del minimo edittale della pena sono stati correttamente giustificati con la personalità negativa dell'imputato e l'assenza di elementi positivi di valutazione, invero nemmeno indicati in questa sede. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ripetute violazioni del diritto degli stranieri entrata illegale immigrazione clandestina recidiva nell'infrazione allontanamento in diritto degli stranieri espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASKO VALTER nato il 14/05/1992 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che i tre motivi di ricorso, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, sono versati in fatto e comunque manifestamente infondati. La consapevolezza dell'imputato di non poter fare reingresso nel territorio italiano a seguito della notifica del decreto di espulsione è stata desunta dalla Corte di appello non attraverso presunzioni o congetture bensì da più elementi fattuali sintomatici: non solo l'esplicita indicazione contenuta nel provvedimento redatto in lingua albanese e regolante notificato ma anche la cautela specifica adottata prima del reingresso, ossia il cambio del cognome oggettivamente strumentale a rendere più difficile la identificazione da parte delle forze dell'ordine, l'atteggiamento tenuto al momento del controllo L'applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen.

è stata esclusa alla luce dell'abitualità della condotta, desunta dai precedenti penali e giudiziari per violazioni analoghe Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il superamento del minimo edittale della pena sono stati correttamente giustificati con la personalità negativa dell'imputato e l'assenza di elementi positivi di valutazione, invero nemmeno indicati in questa sede. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 g