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Ordinanza — n. 34467/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of publicity due to habitual behavior and multiple weapons found. Appeal declared inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34467/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the application of the non-publicity cause, but the court found the gravity of the offense evident from the number of weapons found outside the residence. Furthermore, the court upheld the finding of habitual behavior as a specific object of judicial inquiry based on the defendant's overall confession.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The court may exclude the cause of non-publicity when the gravity of the offense is evident from the number of instruments used, and habitual behavior constitutes a specific object of judicial inquiry based on the defendant's confession.

Parole chiave

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non-publicity cause habitual behavior multiple weapons inadmissible appeal criminal procedure porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
L'applicazione della causa di non pubblicità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
L'applicazione della causa di non pubblicità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COREA MORENO nato a MILANO il 21/03/1969 avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, è manifestamente infondato. L'applicazione della causa di non pubblicità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa, con argomentazione di per sé avente carattere di decisività, in considerazione della gravità del fatto, desunta plausibilmente dal numero degli strumenti atti ad offendere portati fuori dall'abitazione senza giustificato motivo.

E' corretto anche l'argomento rafforzativo sulla sussistenza della condizione ostativa alla concessione del beneficio rappresentata dal "comportamento abituale", considerato specifico oggetto di accertamento processuale perché desunto dalla complessiva confessione dell'imputato. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno 2