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Ordinanza — n. 34464/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34464/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34464/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO DAVIDE PIETRO nato a MILANO il 07/09/1985 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 4 legge n. 110 del 1975. Ha messo in evidenza sia le caratteristiche dell'arma (coltello a serramanico con lama in acciaio di 8 centimetri) che la personalità dell'imputato, come desumibile dai gravi precedenti penali.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34464/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 4 legge n. 110 del 1975. Ha messo in evidenza sia le caratteristiche dell'arma (coltello a serramanico con lama in acciaio di 8 centimetri) che la personalità dell'imputato, come desumibile dai gravi precedenti penali.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena porto abusivo di armi sanzione penale infrazione alla legge sulle armi pena accessoria oggetto pericoloso

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRANO DAVIDE PIETRO nato a MILANO il 07/09/1985 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato congrua e corretta motivazione del rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. e del riconoscimento della lieve entità del fatto ex art. 4 legge n. 110 del 1975. Ha messo in evidenza sia le caratteristiche dell'arma (coltello a serramanico con lama in acciaio di 8 centimetri) che la personalità dell'imputato, come desumibile dai gravi precedenti penali.

In tal modo ha espresso valutazioni di merito che non possono essere sottoposte, appunto perché sostenute da adeguata e coerente motivazione, al sindacato di legittimità. Si consideri che è stato già più volte affermato che "costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell'imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità." - Sez. 1, n. 15945 del 21/03/2013, Cancellieri, Rv. 255640 -.

E si è poi precisato che "il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che se il fatto è stato ritenuto non lieve dal giudice di merito non può essere al contempo considerato particolarmente tenue ai fini del riconoscimento del beneficio, Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, Singh, Rv. 263925;

Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma