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Ordinanza — n. 34463/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34463/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34463/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STORTINI GIUSEPPE nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 15/10/1955 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è generico. Al provvedimento impugnato, che ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sull'indisponibilità del condannato a fornire all'UEPE la collaborazione necessaria per predisporre un programma individualizzato, contenente le prescrizioni utili alla sua rieducazione e a fronteggiare in modo più adeguato il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a prospettare l'astratta possibilità di non essere venuto a conoscenza delle ripetute convocazioni degli operatori del servizio sociale nonché l'altrettanto astratta ipotesi che la mancata presentazione non sia sintomatica di disinteresse verso la procedura.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34463/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assistenza riabilitativa integrazione insufficiente disdetta in periodo di prova attitudine all'integrazione collocabilità ridotta abbandono del procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STORTINI GIUSEPPE nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 15/10/1955 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è generico. Al provvedimento impugnato, che ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sull'indisponibilità del condannato a fornire all'UEPE la collaborazione necessaria per predisporre un programma individualizzato, contenente le prescrizioni utili alla sua rieducazione e a fronteggiare in modo più adeguato il pericolo di reiterazione delle condotte delittuose, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a prospettare l'astratta possibilità di non essere venuto a conoscenza delle ripetute convocazioni degli operatori del servizio sociale nonché l'altrettanto astratta ipotesi che la mancata presentazione non sia sintomatica di disinteresse verso la procedura.

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno 202