Italian court dismisses appeal as inadmissible due to incorrect PEC address used for transmission.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was sent to an incorrect electronic mail address. The lower court had rejected the claim after verifying it was transmitted to a non-certified email address differing from the one designated by the Director General of Information Systems. Consequently, the court upheld the rejection and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6-septies del D.I. 28 ottobre 2020, n. 137; An appeal is inadmissible if transmitted to a certified electronic mail address different from the one indicated for the issuing authority, requiring the judge to declare this inammissibility ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPICELLI GIUSEPPE nato a TARANTO il 09/07/1949 avverso l'ordinanza del 24/11/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'art 6 -septies del d.I., 28 ottobre 2020, n. 137 impone al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato laddove ricorra uno dei casi previsti dal comma 6 -sexies, di dichiarare, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione. Tra tali casi vi è quello in cui l'atto sia stato trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 Correttamente, pertanto, il Magistrato di sorveglianza di Cosenza ha emesso declaratoria di inammissibilità dopo avere accertato che il reclamo era stato inviato ad un indirizzo di posta elettronica, non certificata, diverso da quello individuato dalla normativa di riferimento (cfr.
Sez. 1, n. 9887 del 26/01/2021, Giambra, Rv. 280738 - 01). Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 giugno