Ordinanza — n. 34459/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO FRANCESCO nato a VENARIA REALE il 20/07/1980 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che i tre motivi di ricorso, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, sono manifestamente infondati. L'applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa, con argomentazione di per sé avente carattere di decisività, in considerazione della gravità del fatto, desunta plausibilmente dalla obbiettiva pericolosità della condotta posta in essere dall'imputato (il quale è stato sorpreso mentre inseguiva, sulla pubblica via, con in mano una chiave inglese di rilevanti dimensioni un'altra persona da cui pretendeva denaro per ragioni non indicate).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 34459/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che i tre motivi di ricorso, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, sono manifestamente infondati. L'applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa, con argomentazione di per sé avente carattere di decisività, in considerazione della gravità del fatto, desunta plausibilmente dalla obbiettiva pericolosità della condotta posta in essere dall'imputato (il quale è stato sorpreso mentre inseguiva, sulla pubblica via, con in mano una chiave inglese di rilevanti dimensioni un'altra persona da cui pretendeva denaro per ragioni non indicate).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO FRANCESCO nato a VENARIA REALE il 20/07/1980 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che i tre motivi di ricorso, oltre ad essere riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito, sono manifestamente infondati. L'applicazione della causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa, con argomentazione di per sé avente carattere di decisività, in considerazione della gravità del fatto, desunta plausibilmente dalla obbiettiva pericolosità della condotta posta in essere dall'imputato (il quale è stato sorpreso mentre inseguiva, sulla pubblica via, con in mano una chiave inglese di rilevanti dimensioni un'altra persona da cui pretendeva denaro per ragioni non indicate).
Con argomentazione altrettanto logica l'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975 non è stata ritenuta configurabile non solo per le caratteristiche dell'oggetto detenuto particolarmente offensivo ma anche per la finalità della detenzione volta a rendere più efficaci le minacce verbali di morte. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il superamento del minimo edittale della pena sono stati correttamente giustificati con la personalità negativa dell'imputato, desunta non solo dai precedenti penali e dall'aggressività dimostrata in occasione della consumazione del reato.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 23 gi