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Ordinanza — n. 34457/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34457/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34457/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOMAIUOLO TOMMASO nato a MANFREDONIA il 15/12/1996 VAIRO MICHELE nato a MANFREDONIA il 15/02/1998 QUITADAMO RAFFAELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/08/1993 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; \i

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 34457/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanza aggravante confessione scemata imputabilità permesso di promuovere un procedimento penale porto abusivo di armi comunicazione degli elementi a carico

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
È invero pacifico, in giurisprudenza, che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOMAIUOLO TOMMASO nato a MANFREDONIA il 15/12/1996 VAIRO MICHELE nato a MANFREDONIA il 15/02/1998 QUITADAMO RAFFAELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 17/08/1993 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; \i

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto dagli imputati Tommaso Tomaiuolo, Raffaele Quitadamo e Michele Vairo non supera il preliminare vaglio di ammissibilità La Corte di appello ha ritenuto, con motivazione incensurabile perché scevra da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e coerente con il contesto normativo di riferimento, che gli imputati, quantunque giovani ed incensurati, non sono comunque meritevoli della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione (comprese le dichiarazioni confessorie, valutate del tutto superflue rispetto al rinvenimento delle armi) ed in considerazione, piuttosto, della gravità delle condotte (detenzione di pistole con matricola abrasa), altamente sintomatiche dell'inserimento "in circuiti delinquenziali pericolosi" Si tratta di argomentazioni non solo plausibili in fatto ma anche giuridicamente ineccepibili.

È invero pacifico, in giurisprudenza, che «in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e che «al fine dì ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche ìl giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità dì esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in