Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34456/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34456/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO LUCIANO nato a CATANIA il 10/12/1970 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivo di ricorso, relativi alla responsabilità penale e alla mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte (il primo), volto a sollecitare una diversa valutazione della prova ed una diversa ricostruzione fattuale e, dall'altra (il secondo), in quanto strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34456/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.

Parole chiave

Generato dall'IA
ammende per infrazione procedurale spese di difesa addebito di tasse ripetibili dell'avvocato prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO LUCIANO nato a CATANIA il 10/12/1970 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivo di ricorso, relativi alla responsabilità penale e alla mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte (il primo), volto a sollecitare una diversa valutazione della prova ed una diversa ricostruzione fattuale e, dall'altra (il secondo), in quanto strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.