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Ordinanza — n. 34454/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as structurally generic regarding sentencing and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Ragusa's appeal inadmissible due to the lack of specific factual arguments regarding sentencing and mitigating circumstances. The appellant challenged the lower court's decision, but the court found the arguments structurally generic and devoid of any substantive deduction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are structurally generic and fail to provide specific arguments relative to the contested judgment's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments sentencing review mitigating circumstances procedural dismissal addebito di tasse prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGUSA GIOVANNI nato a CATANIA il 02/08/1971 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativi alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro quattromila in favore della Cassa delle a mende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2022.