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Ordinanza — n. 34450/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34450/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34450/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DOMENICO MATTEO nato a PESCARA il 15/03/1988 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so)nma di euro tremila in favore della Cassa delle amm nde. Così deciso in ma, il 25 febbraio 2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34450/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so)nma di euro tremila in favore della Cassa delle amm nde. Così deciso in ma, il 25 febbraio 2022.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale spese di gratuito patrocinio addebito di tasse ripetibili dell'avvocato spese di esecuzione spese di difesa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DOMENICO MATTEO nato a PESCARA il 15/03/1988 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so)nma di euro tremila in favore della Cassa delle amm nde. Così deciso in ma, il 25 febbraio 2022.