Ordinanza — n. 34449/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC DANIEL nato il 05/04/1991 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativo alla attribuibilità soggettiva della condotta all'imputato ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34449/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sb-pinnna di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in • a, il 25 febbraio 2022.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIKOLIC DANIEL nato il 05/04/1991 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, relativo alla attribuibilità soggettiva della condotta all'imputato ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ritenuti i motivi inammissibili perché strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sb-pinnna di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in • a, il 25 febbraio 2022.