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Ordinanza — n. 34448/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as structurally generic and lacking specific argumentative substance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34448/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Spiriticchio inadmissible due to its lack of specific argumentative substance. The appellant challenged a Milan Court of Appeal judgment regarding liability but failed to deduce any concrete facts or legal grounds. Consequently, the court ruled the appeal structurally generic and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is structurally generic and fails to deduce any specific arguments or facts necessary to challenge the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal structurally generic lack of argumentation procedural costs Cassa delle ammende civil liability appeal Italian Civil Procedure ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPIRITICCHIO ANTONIO nato a ANDRIA il 12/11/1984 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in oma, il 25 febbraio 2022.