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Ordinanza — n. 34447/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as structurally generic; no specific arguments deduced regarding liability judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34447/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were structurally generic and lacked specific argumentation. The appellant failed to deduce any concrete points challenging the lower court's liability judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are structurally generic and fail to deduce specific arguments challenging the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal structurally generic grounds lack of specific argumentation Court of Cassation procedural costs liability judgment Italian civil procedure modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 370 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAT AHMAD MOHAMED TILEB ELSEIRAFY KARIM nato a MILANO il 15/08/1980 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in rna, il 25 febbraio 2022.