Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34446/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because it was filed personally by the accused rather than by a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34446/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the accused, violating procedural requirements. The material facts show that Francesco Di Bellonio submitted the appeal without legal representation, contrary to standard criminal procedure rules. The court ruled that this procedural defect rendered the appeal void and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 596 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal in a criminal proceeding must be filed by a qualified lawyer; a personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal procedure personal filing by accused qualified lawyer requirement inadmissible appeal court costs and fine ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative addebito di tasse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 596 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLONIO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 15/06/1984 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIeta ert-i udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; ritenuto il ricorso inammissibile per essere stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.