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Ordinanza — n. 34442/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as structurally generic without specific factual arguments or legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34442/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Di Dio Angelo inadmissible due to its lack of specific factual or legal arguments. The appellant challenged a second-instance judgment from Bari but failed to deduce any substantive points during the proceedings. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is structurally generic and fails to deduce any specific facts or legal grounds justifying the review of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal structurally generic lack of specific arguments procedural dismissal Corte di Cassazione condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DIO ANGELO nato a GRUMO APPULA il 10/01/1987 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico, non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022.