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Ordinanza — n. 34439/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as structurally generic regarding recidivism without specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34439/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to its structural genericity regarding the issue of recidivism. The appellant failed to deduce any specific arguments or facts to support the claim against the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is structurally generic and fails to deduce specific arguments or facts necessary to challenge the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal structural genericity recidivism argument Cassazione Roma procedural costs prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAJRIC SETERHEN nato il 09/06/1982 avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla ritenuta recidiva; ritenuto il motivo inammissibile perché strutturalmente generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata (cfr., pag. 4), non essendo stato dedotto alcunchè; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso %Roma, il 25 febbraio 2022.