Ordinanza — n. 34438/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VERONICA nato a MESSINA il 28/01/1983 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non dedotto in appello, e, dall'altra, perché generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, in cui, implicitamente, si è esclusa, facendo riferimento alla gravità del fatto, la invocata causa di non punibilità; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34438/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am nde. Così deciso in oma, il 25 febbraio 2022.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VERONICA nato a MESSINA il 28/01/1983 avverso la sentenza del 02/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non dedotto in appello, e, dall'altra, perché generico rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, in cui, implicitamente, si è esclusa, facendo riferimento alla gravità del fatto, la invocata causa di non punibilità; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am nde. Così deciso in oma, il 25 febbraio 2022.