Ordinanza — n. 34436/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STOIKO JONNI nato a FORLI il 20/01/1970 STOIKO SCIADAUIL nato a VENEZIA il 02/09/1994 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi, relativi alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano, e, dall'altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, in sostanza una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34436/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in RTrd; il 25 febbraio 2022.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: STOIKO JONNI nato a FORLI il 20/01/1970 STOIKO SCIADAUIL nato a VENEZIA il 02/09/1994 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi, relativi alla dosimetria della pena; ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata, con la quale non si confrontano, e, dall'altra, perché volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove, e, in sostanza una diversa ricostruzione fattuale; rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in RTrd; il 25 febbraio 2022.