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Ordinanza — n. 34435/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34435/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34435/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ CABRERA KLEBER JOSÈ nato il 03/07/1985 avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA.44,10-auissa_cille_pazt udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla entità della pena inflitta; ritenuto il ricorso inammissibile, avendo la Corte di cassazione chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, peraltro del tutto generiche, relative a motivi rinunciati. rilevato che alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34435/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro , il 22 febbraio 2022.

Parole chiave

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spese di esecuzione sanzioni pecuniarie condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale modalità di calcolo dell'ammenda spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ CABRERA KLEBER JOSÈ nato il 03/07/1985 avverso la sentenza del 11/04/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA.44,10-auissa_cille_pazt udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; esaminato il motivo di ricorso, relativo alla entità della pena inflitta; ritenuto il ricorso inammissibile, avendo la Corte di cassazione chiarito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze, peraltro del tutto generiche, relative a motivi rinunciati. rilevato che alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro , il 22 febbraio 2022.