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Ordinanza — n. 34433/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34433/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34433/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMY HICHAM nato il 04/08/1986 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdate-aulds.0-aUe-Pertt-- udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; ritenuto il ricorso inammissibile per essere stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R , il 25 febbraio 2022.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34433/2022 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R , il 25 febbraio 2022.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria procedure di ricorso anticipo delle spese condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMY HICHAM nato il 04/08/1986 avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdate-aulds.0-aUe-Pertt-- udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; ritenuto il ricorso inammissibile per essere stato proposto personalmente dall'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila, avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R , il 25 febbraio 2022.